Erede residente all'estero: obblighi, scadenze e procedure in Italia

Sì, devi presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione anche se vivi stabilmente fuori dall’Italia. Vivere a Londra, Toronto o Buenos Aires non ti esonera da nulla: cambiano solo alcune modalità pratiche. I primi passi da fare subito sono tre: raccogliere i documenti anagrafici e catastali, verificare quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate è competente, e valutare se conviene nominare un rappresentante fiscale o un delegato in Italia.
In breve:
La presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data del decesso è obbligatoria anche per chi risiede all’estero, senza eccezioni di nazionalità o residenza.
Per i residenti all’estero, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate si identifica in base all’ultima residenza italiana del defunto, preferibilmente tramite invio telematico.
Dal 2025, l’imposta di successione si autoliquidà durante la dichiarazione e si versa entro 90 giorni, rendendo fondamentale un calcolo preciso da parte dell’erede.
La legge applicabile alla successione dipende dalla residenza abituale del defunto secondo il regolamento UE 650/2012, che richiede una valutazione complessiva dei legami con lo Stato di origine.
È possibile delegare un professionista in Italia con procura autenticata e apostillata, fondamentale per completare pratiche urgenti come volture o vendite immobiliari.
Indice
Chi deve presentare la dichiarazione di successione da erede residente all’estero
Quale legge si applica e cosa dice il regolamento UE 650/2012
Documenti necessari e codice fiscale per chi non lo possiede
Come presentare la dichiarazione dall’estero passo dopo passo
Come si calcola l’imposta di successione e cosa cambia dal 2026
Procure dall’estero: cosa serve per delegare senza tornare in Italia
Perché conviene affidarsi a un professionista per la pratica e la vendita
Successioni con patrimoni all’estero: conti, titoli e beni mobili
Trasferire beni situati all’estero: coordinare fisco italiano e regole locali
Tempistiche e modalità di pagamento dell’imposta dall’estero
Chi deve presentare la dichiarazione di successione da erede residente all’estero
L’obbligo ricade su eredi, chiamati all’eredità e legatari, oltre che sui loro rappresentanti legali quando si tratta di minori o soggetti incapaci. Non conta la nazionalità, né dove vivi: conta il fatto di essere subentrato, anche solo potenzialmente, nei beni o nei diritti di una persona deceduta che aveva beni in Italia. Se sei chiamato all’eredità ma non hai ancora accettato formalmente, l’obbligo dichiarativo scatta comunque, salvo rinuncia documentata.
Il termine resta fisso: 12 mesi dall’apertura della successione, che coincide con la data del decesso. Non ci sono proroghe automatiche per chi vive all’estero, e il ritardo comporta sanzioni che si aggiungono all’imposta dovuta.
Il vero nodo pratico per chi vive fuori dall’Italia è capire a quale ufficio rivolgersi. La regola generale individua l’ufficio competente in base all’ultima residenza italiana del defunto:
Se il defunto risiedeva in Italia al momento della morte, l’ufficio competente è quello del suo ultimo domicilio fiscale.
Se il defunto risiedeva all’estero ma aveva avuto in precedenza una residenza in Italia, la competenza resta legata a quell’ultima residenza italiana nota.
Se non è possibile individuare alcuna residenza italiana precedente, la dichiarazione va presentata alla Direzione Provinciale di Roma, che funge da ufficio di riferimento residuale.
Sulla forma di invio, la regola è chiara: la trasmissione telematica è il canale ordinario, tramite SPID, CIE o un intermediario abilitato come un notaio o un commercialista. La modalità cartacea resta ammessa solo in via eccezionale, quando l’erede residente all’estero dimostra un impedimento oggettivo alla trasmissione telematica, per esempio l’impossibilità di ottenere le credenziali digitali italiane dal proprio paese di residenza. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate accetta l’invio cartaceo, ma è una via secondaria, non la regola.
Quale legge si applica e cosa dice il regolamento UE 650/2012
Il diritto successorio applicabile non dipende dalla cittadinanza del defunto, ma dalla sua residenza abituale al momento della morte. È questo il criterio cardine introdotto dal regolamento (UE) n. 650/2012, che unifica le regole di competenza e di legge applicabile in tutta l’Unione Europea, con l’eccezione di Danimarca e Irlanda.
Stabilire cosa sia “residenza abituale” non è un esercizio automatico. Il regolamento richiede una valutazione complessiva dei legami effettivi del defunto con un determinato Stato: dove viveva stabilmente, dove lavorava, dove aveva la famiglia, dove teneva il centro dei propri interessi. Non basta un’iscrizione anagrafica o un passaporto per determinarla.
Il testatore però ha una carta importante da giocare in vita: può scegliere, tramite testamento, di sottoporre la propria successione alla legge del paese di cui ha la cittadinanza, anche se risiede altrove. Un cittadino italiano che vive da vent’anni in Australia può quindi decidere che la propria successione sia regolata dal diritto italiano, con tutte le conseguenze in termini di quote di legittima e diritti dei familiari.
Alcuni punti da tenere fermi quando gestisci una successione internazionale:
La residenza abituale determina sia la legge applicabile sia, di norma, la competenza giurisdizionale per le controversie ereditarie.
Il certificato successorio europeo è un documento probatorio, utile per dimostrare la qualità di erede o i propri diritti in un altro Stato membro, ma non sostituisce gli adempimenti fiscali italiani.
La dichiarazione di successione italiana e il pagamento delle relative imposte restano obblighi autonomi, che vanno assolti anche se hai già ottenuto un certificato successorio europeo.
La legge applicabile alla successione (per esempio quella del paese di residenza) può differire dal regime fiscale italiano, che si applica comunque ai beni situati in Italia.
Capire questa distinzione evita un errore comune: pensare che, una volta risolta la questione della legge applicabile, la pratica in Italia sia chiusa. Non lo è quasi mai.
Documenti necessari e codice fiscale per chi non lo possiede
Prima di aprire la pratica, serve un fascicolo documentale preciso. Alcuni documenti sono indispensabili in ogni caso, altri variano in base alla composizione del patrimonio.
Atto di morte o certificato di decesso, rilasciato dallo Stato dove è avvenuto il decesso.
Certificati di stato di famiglia e di parentela, per dimostrare il grado di parentela con il defunto e quindi la propria quota ereditaria.
Titoli di proprietà degli immobili italiani (rogiti, visure catastali) e documentazione di eventuali beni mobili registrati.
Testamento, se esistente, pubblicato da un notaio italiano o tradotto e legalizzato se redatto all’estero.
Documenti di identità di tutti gli eredi, chiamati e legatari coinvolti nella dichiarazione.
Il problema più frequente per chi vive all’estero è la mancanza del codice fiscale italiano. Qui la prassi dell’Agenzia delle Entrate è più flessibile di quanto molti pensino. La risposta a interpello n. 407/2023 ha chiarito che l’assenza del codice fiscale non blocca la presentazione della dichiarazione: è sufficiente indicare i dati anagrafici previsti dall’articolo 4 del DPR n. 605/73, cioè nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza estera. L’obbligo dichiarativo si considera comunque adempiuto.
Detto questo, per gli atti successivi, in particolare la voltura catastale e l’eventuale vendita dell’immobile, il codice fiscale diventa quasi sempre necessario. Puoi richiederlo tramite il consolato italiano competente per la tua zona di residenza, oppure direttamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate in Italia, anche tramite un rappresentante munito di procura.
Sui documenti esteri, un punto da non sottovalutare: certificati di morte, atti di famiglia e testamenti redatti fuori dall’Italia devono essere legalizzati (o muniti di apostille, se il paese aderisce alla Convenzione dell’Aja) e accompagnati da una traduzione giurata in italiano. Saltare questo passaggio è la causa più comune di richieste integrative da parte dell’ufficio.
Come presentare la dichiarazione dall’estero passo dopo passo
La procedura telematica è oggi lo strumento centrale, e vale la pena capirne davvero il funzionamento prima di affidarsi a soluzioni improvvisate. Il servizio web dell’Agenzia delle Entrate consente di compilare, controllare e inviare la dichiarazione, e nella stessa procedura è possibile richiedere contestualmente le volture catastali degli immobili compresi nell’asse ereditario, evitando un adempimento separato.
L’accesso richiede SPID, CIE o CNS. Chi vive all’estero e non ha mai attivato queste credenziali si trova spesso davanti al primo ostacolo pratico: senza identità digitale italiana, l’unica strada realistica è delegare un intermediario abilitato, come un commercialista, un notaio o un CAF, che presenta la dichiarazione per tuo conto sulla base di una procura.
Verifica prima di tutto se possiedi già SPID o CIE: molti italiani residenti all’estero le hanno attivate anni prima senza ricordarlo.
Se non le hai, valuta se è più rapido attivarle a distanza o affidare l’intero invio a un intermediario.
Prepara in anticipo la documentazione su immobili e beni, così l’intermediario può compilare la dichiarazione senza rincorrerti con richieste parziali.
Verifica che la richiesta di voltura catastale sia inclusa nella dichiarazione, per evitare un secondo adempimento dopo la registrazione.
Un consiglio: se prevedi difficoltà a ottenere SPID dall’estero, non aspettare l’ultimo mese utile per scoprirlo. Attiva la procura a un professionista appena hai il primo documento anagrafico in mano: risparmi settimane preziose quando la scadenza dei 12 mesi si avvicina.
Solo in casi eccezionali, quando è dimostrabile un impedimento oggettivo alla trasmissione telematica, resta ammesso l’invio cartaceo, spedito con modalità che garantiscano una prova di ricezione (raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere tracciato) all’ufficio competente individuato in base all’ultima residenza italiana del defunto.
Una volta protocollata la dichiarazione, l’ufficio avvia la trascrizione dei diritti reali sugli immobili nei registri immobiliari e la voltura catastale, che aggiorna l’intestazione del bene a favore degli eredi. Questi passaggi non sono immediati: contando i tempi tecnici di lavorazione, tra presentazione e completamento delle formalità catastali possono passare diverse settimane, un fattore da considerare se hai già intenzione di vendere l’immobile.
Come si calcola l’imposta di successione e cosa cambia dal 2026
Dal punto di vista fiscale, il 2025 ha introdotto un cambiamento operativo che riguarda direttamente chi presenta la dichiarazione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta non viene più liquidata dall’ufficio dopo la presentazione: è il contribuente stesso a autoliquidarla durante la compilazione della dichiarazione. L’importo calcolato va versato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa.
In pratica, questo significa che l’erede porta ora la responsabilità diretta di calcolare correttamente l’imposta, non solo di dichiarare i beni. Un errore di calcolo si traduce in un pagamento insufficiente o eccessivo, con conseguenze burocratiche da correggere successivamente.
Le aliquote e le franchigie variano in base al grado di parentela: coniugi e figli godono di una franchigia più ampia rispetto a fratelli, parenti fino al quarto grado o soggetti estranei alla famiglia, che scontano aliquote più alte fin dal primo euro in alcuni casi. La base imponibile si calcola sul valore dei beni al netto delle passività deducibili, e per gli immobili si fa riferimento di norma al valore catastale rivalutato, non al prezzo di mercato.
Chi ha già pagato un’imposta di successione nel paese di residenza per gli stessi beni non paga due volte sull’intero valore. È prevista una detrazione dell’imposta estera, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al valore del bene estero, salvo diverse disposizioni previste da trattati bilaterali contro le doppie imposizioni. Per far valere questa detrazione servono le ricevute di pagamento estero, tradotte, e la documentazione che colleghi il pagamento al bene specifico.
Il pagamento avviene tramite modello F24, anche dall’estero tramite i canali bancari abilitati o un intermediario che lo versi per conto dell’erede. Il mancato pagamento entro i 90 giorni comporta sanzioni e interessi che si sommano rapidamente, quindi vale la pena pianificare la liquidità necessaria prima ancora di completare la dichiarazione.
Procure dall’estero: cosa serve per delegare senza tornare in Italia
Non tutti gli eredi residenti all’estero possono, o vogliono, tornare fisicamente in Italia per firmare atti. La procura è lo strumento che risolve la maggior parte di queste situazioni, ma va preparata con attenzione perché i notai italiani sono rigorosi sulla forma.
Esistono procure generali, che coprono l’intera gestione della pratica successoria, e procure speciali, limitate a un atto specifico come la vendita di un determinato immobile. Per una compravendita, la procura speciale è quasi sempre la scelta più sicura: individua con precisione l’immobile, il prezzo minimo accettabile e i poteri conferiti al procuratore, riducendo il margine di contestazione futura.
Una procura firmata all’estero deve essere autenticata da un notaio locale o da un’autorità consolare italiana competente per territorio.
Se autenticata da un notaio straniero, serve l’apostille (per i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja) o la legalizzazione consolare per gli altri paesi.
La traduzione giurata in italiano è quasi sempre richiesta, salvo che l’atto sia già redatto in italiano dal consolato.
Verifica sempre con il notaio italiano che curerà il rogito quale forma esatta di procura accetta, prima di firmarla: ogni studio notarile può avere richieste leggermente diverse.
Un consiglio: contatta il notaio italiano prima di fissare qualsiasi appuntamento per il rogito, non dopo. Molti eredi preparano la procura da soli e scoprono solo all’ultimo momento che manca un’apostille o una dicitura specifica, perdendo settimane per rifare tutto.
Ci sono comunque atti che richiedono la presenza personale, per esempio in caso di dubbi sull’identità del procuratore o quando la controparte nella vendita richiede garanzie aggiuntive. In questi casi, un rappresentante professionale in Italia che segua la pratica in parallelo riduce il rischio di dover organizzare un viaggio last minute.
Esempi pratici: come si gestiscono i casi più comuni
Erede AIRE senza codice fiscale. Un cittadino italiano iscritto AIRE a Toronto eredita un appartamento a Torino ma non ha mai avuto un codice fiscale italiano. Nella dichiarazione, indica i propri dati anagrafici secondo l’articolo 4 del DPR 605/73: la mancanza del codice non blocca la presentazione, ma andrà richiesto prima della voltura catastale definitiva.
De cuius residente in Italia, beni anche all’estero. Una persona residente a Milano muore lasciando un appartamento in Italia e un conto corrente in Svizzera. Gli eredi dichiarano entrambi i beni nella successione italiana, applicano la franchigia in base al grado di parentela sull’intero patrimonio mondiale e, se hanno già versato un’imposta svizzera sul conto, richiedono la detrazione corrispondente.
Gli errori più frequenti restano sempre gli stessi: documentazione estera non tradotta o non legalizzata, ritardo nel pagamento dell’imposta autoliquidata, e procure formalmente scorrette che il notaio rifiuta all’ultimo momento. La soluzione, in tutti e tre i casi, è la stessa: preparare i documenti con largo anticipo e verificare i requisiti formali con un professionista prima di avvicinarsi alla scadenza dei 12 mesi.
Perché conviene affidarsi a un professionista per la pratica e la vendita
Gestire una successione a distanza significa coordinare uffici, notai e documentazione senza poter verificare di persona lo stato dell’immobile. È qui che un supporto locale fa la differenza concreta. Un supporto locale può aiutare nella parte pratica della successione, come sopralluoghi per la valutazione dell’immobile, gestione dei documenti catastali, assistenza per le volture e coordinamento con notai e uffici per le pratiche ereditarie.
Affidare la pratica a chi opera fisicamente in Italia risolve un problema concreto: nessuno può controllare lo stato reale di un appartamento ereditato guardando foto vecchie di anni o affidandosi solo a telefonate. Un sopralluogo dal vivo, unito alla gestione diretta delle pratiche catastali e successorie, evita che l’immobile resti bloccato per mesi per un documento mancante o una voltura mai completata.

Chi vive all’estero e non ha tempo o strumenti per seguire scadenze, uffici e adempimenti trova in questo tipo di assistenza la differenza tra una pratica che si trascina per anni e una che si chiude in tempi ragionevoli, aprendo la strada anche a una eventuale vendita dell’immobile ereditato.
Successioni con patrimoni all’estero: conti, titoli e beni mobili
Quando il defunto lasciava non solo immobili ma anche conti correnti, titoli, polizze o partecipazioni societarie in altri paesi, la dichiarazione italiana deve includere l’intero patrimonio, ovunque si trovi, se il defunto era residente in Italia. Questo principio di worldwide taxation sorprende molti eredi che pensano erroneamente di dover dichiarare solo i beni fisicamente presenti sul territorio italiano.
La difficoltà pratica sta nel reperire le valorizzazioni corrette. Un conto svizzero, un portafoglio titoli negli Stati Uniti o una polizza vita lussemburghese richiedono un estratto certificato con il valore alla data del decesso, spesso in valuta estera, da convertire in euro al cambio ufficiale di quella data. Le banche estere non sempre rilasciano questa documentazione con la stessa rapidità degli istituti italiani, e alcuni intermediari esteri richiedono settimane solo per confermare l’identità degli eredi legittimi.
Per i beni mobili registrati, come imbarcazioni o veicoli immatricolati all’estero, la questione si complica ulteriormente perché intervengono anche le normative locali sul trasferimento di proprietà, indipendenti dalla successione italiana. In questi casi conviene procedere su due binari paralleli: da un lato la dichiarazione italiana, che fotografa l’intero patrimonio mondiale per calcolare correttamente franchigie e aliquote; dall’altro le pratiche locali necessarie per il trasferimento formale di ciascun bene nel paese dove si trova, che seguono tempi e requisiti propri, spesso indipendenti dalla chiusura della pratica italiana.
Trasferire beni situati all’estero: coordinare fisco italiano e regole locali
Ogni paese ha le proprie regole per riconoscere il trasferimento di un bene per causa di morte, e queste regole raramente coincidono con quelle italiane nei tempi e nella documentazione richiesta. Un immobile in Spagna, per esempio, richiede un atto di accettazione ereditaria davanti a un notaio spagnolo, indipendente dalla dichiarazione di successione presentata in Italia per gli altri beni.
Il punto da capire è che la dichiarazione italiana non trasferisce automaticamente la proprietà di beni situati fuori dal territorio nazionale. Serve sempre un atto locale, secondo la procedura del paese dove si trova il bene, spesso con l’assistenza di un legale o notaio di quella giurisdizione. Quello che la dichiarazione italiana fa è quantificare il bene ai fini dell’imposta italiana, se il defunto era residente in Italia, e permettere di calcolare la detrazione per le imposte eventualmente già pagate all’estero sullo stesso cespite.
Un errore ricorrente è aspettare la chiusura della pratica in un paese prima di muoversi nell’altro. Conviene invece avviare in parallelo la pratica italiana e quella estera, condividendo tra i due professionisti coinvolti (l’intermediario italiano e il legale locale) i documenti anagrafici e le valorizzazioni via via che diventano disponibili. Questo evita che uno dei due paesi blocchi tutto il processo mentre l’altro resta fermo in attesa di documenti che in realtà erano già pronti.
Comunicare con gli uffici italiani mentre vivi all’estero
Il fuso orario e la lingua sono gli ostacoli più concreti, non le norme in sé. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate rispondono secondo orari italiani, e una richiesta di chiarimento inviata da un fuso orario molto distante rischia di allungare inutilmente ogni scambio se non si organizza bene la comunicazione.
Il canale più efficiente resta il cassetto fiscale digitale, accessibile con SPID o CIE, dove è possibile consultare lo stato della pratica senza dover telefonare. Se non hai le credenziali digitali italiane, delegare un intermediario abilitato risolve anche questo aspetto: il professionista riceve le comunicazioni dell’ufficio in tempo reale e può risponderti in modo sintetico, evitando lo scambio diretto con l’amministrazione.
Per le comunicazioni scritte, meglio sempre allegare fin dal primo contatto una copia dei documenti già legalizzati e tradotti: gli uffici italiani, quando ricevono una pratica con documentazione estera incompleta, tendono a sospendere l’istruttoria in attesa di integrazioni, e ogni richiesta aggiuntiva verso l’estero può richiedere settimane per essere soddisfatta. Preparare tutto per intero fin dall’inizio, anche a costo di un investimento iniziale più alto in tempo e traduzioni, accorcia sensibilmente i tempi complessivi della pratica.
Tempistiche e modalità di pagamento dell’imposta dall’estero
Il pagamento dell’imposta autoliquidata segue una scadenza precisa: 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, quindi in pratica fino a 15 mesi dalla data del decesso, sommando i 12 mesi per la dichiarazione ai 90 giorni successivi per il versamento. Non rispettare questa finestra comporta sanzioni e interessi che si accumulano dal giorno successivo alla scadenza.

Dall’estero, il pagamento tramite modello F24 può risultare macchinoso se non si dispone di un conto corrente italiano attivo. Le opzioni pratiche sono generalmente due: autorizzare un intermediario o un familiare in Italia a effettuare il versamento per conto dell’erede, oppure verificare con la propria banca estera se offre bonifici compatibili con il pagamento di tributi italiani, opzione non sempre disponibile e spesso più lenta.
Chi ha più eredi coinvolti nella stessa successione deve inoltre chiarire in anticipo come ripartire l’importo tra le parti, perché il pagamento va calcolato pro quota in base alla percentuale ereditaria di ciascuno, non in un’unica soluzione cumulativa gestita da una sola persona salvo diverso accordo tra gli eredi. Tenere un foglio di ripartizione condiviso tra tutti gli eredi, con le rispettive quote e le scadenze, evita malintesi che altrimenti emergono proprio a ridosso del termine di pagamento, quando il tempo per correggere errori si riduce.
Consigli rapidi per sbloccare una successione dall’estero
Se dovessi ridurre tutto a tre priorità, sarebbero queste: raccogliere subito i documenti anagrafici e catastali, chiarire quale ufficio è competente in base alla residenza del defunto, e nominare un rappresentante in Italia prima che la scadenza dei 12 mesi diventi un problema. Le pratiche che si bloccano di più sono quelle che aspettano il decimo mese per iniziare a muoversi.
Sul tema della vendita, il momento giusto per valutarla è spesso subito dopo la voltura catastale, non anni dopo: un immobile ereditato che resta vuoto e senza manutenzione perde valore più in fretta di quanto molti eredi immaginino. Se vuoi capire come impostare correttamente la pratica o valutare l’immobile con un sopralluogo reale, conviene parlarne con chi segue queste situazioni ogni giorno.
— Francesco
Come Eredicasa segue la pratica dall’inizio alla vendita
Eredicasa nasce per accompagnare chi eredita un immobile in Italia lungo tutto il percorso: dalla dichiarazione di successione fino alla vendita, senza dover coordinare da solo notai, uffici catastali e agenzie separate. Per chi vive a migliaia di chilometri di distanza, questo significa un solo referente invece di quattro professionisti diversi da inseguire via email.

I servizi coprono la dichiarazione di successione e le pratiche ereditarie, le pratiche catastali per volture e trascrizioni, la valutazione dell’immobile con un sopralluogo dal vivo (non una stima automatica generata online) e, quando arriva il momento, la valorizzazione con foto e video professionali per la vendita. La differenza concreta rispetto a un’agenzia generalista sta proprio qui: chi si occupa della successione conosce già l’immobile, la sua storia catastale e la situazione degli eredi, e non riparte da zero quando arriva il momento di venderlo.
Se hai un immobile ereditato in Italia e vuoi capire da dove partire, la pagina dei servizi di Eredicasa è il punto di contatto per richiedere una valutazione o avviare la gestione della pratica successoria con un unico interlocutore.
Fonti
Domande frequenti
Come funziona la successione per chi vive all’estero?
Funziona come per chi vive in Italia: entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione di successione, di norma per via telematica o tramite un intermediario abilitato. Cambia solo la modalità operativa, non l’obbligo in sé.
Quali regole valgono per un’eredità che arriva dall’estero?
Se il defunto risiedeva all’estero ma aveva beni in Italia, la dichiarazione va comunque presentata in Italia per quei beni, e la legge applicabile alla successione dipende dalla residenza abituale del defunto secondo il regolamento UE 650/2012. Il testatore può però aver scelto per testamento la legge del proprio paese di cittadinanza.
Come si gestisce la successione con un immobile all’estero?
Se il defunto era residente in Italia, l’immobile all’estero va dichiarato nella successione italiana insieme al resto del patrimonio, mentre il trasferimento formale della proprietà segue le regole del paese dove si trova il bene. Le imposte eventualmente già pagate all’estero sono detraibili fino alla concorrenza dell’imposta italiana corrispondente.
Cosa cambia nel 2025 per le dichiarazioni di successione?
Dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata direttamente dal contribuente in fase di dichiarazione, invece di essere calcolata dall’ufficio. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Serve il codice fiscale italiano per presentare la dichiarazione dall’estero?
Secondo la risposta n. 407/2023](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409668/Risposta+n.+407_2023.pdf/b0966aa5-6602-3465-89c2-1dbdefebcf66) dell’Agenzia delle Entrate, basta indicare i dati anagrafici previsti dalla normativa. Il codice fiscale diventerà però necessario per la voltura catastale e per un’eventuale vendita dell’immobile.
Quanto costa farsi seguire da Eredicasa per la pratica successoria?
Il prezzo dei servizi di gestione delle pratiche ereditarie e catastali non è pubblicato online: viene definito in base alla situazione specifica dell’immobile e della successione. Puoi richiedere i dettagli direttamente sulla pagina dei servizi.
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